Statuto

Art. 1 – Denominazione

È costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata ASSOCIAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Torino, via Durandi 13

Art. 3 – Scopo

L’Associazione ha finalità di promozione sociale, in particolare nei confronti di ragazzi e giovani.

A tali fini l’Associazione intende operare per creare luoghi di aggregazione giovanile, ponendo attenzione particolare alle politiche di inclusione sociale e alla prevenzione delle diverse forme di disagio giovanile e ai fenomeni di dispersione scolastica.

Per raggiungere il proprio scopo, la Associazione potrà far sorgere e sostenere  centri di aggregazione polivalenti per giovani, circoli ricreativi, spacci interni, spazi finalizzati alla ricreazione, all’intrattenimento, allo studio, alla formazione professionale e all’apprendimento di conoscenze utili all’inserimento lavorativo – in particolare nei settori della ristorazione, acconciature estetiche, grafica, informatica, impiantistica-  allo svolgimento di attività sportive e culturali.

La Associazione intende valorizzare le reti di volontariato esistenti sul territorio e favorirà l’aggregazione dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo delle politiche giovanili, con particolare attenzione a quelle di inclusione sociale.

La Associazione si farà parte attiva nell’attuazione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione dei giovani, delle loro famiglie e degli operatori pubblici e privati, relativamente alla promozione di tutti gli strumenti che possono favorire la promozione sociale dei giovani.

In tale contesto, la Associazione potrà inoltre porre in essere iniziative per  studiare, sollecitare e favorire l’emanazione di provvedimenti legislativi e amministrativi nel campo delle politiche per i giovani.

Tutte le attività potranno essere svolte dalla Associazione sia direttamente che indirettamente, anche mediante accordi o convenzioni con enti senza scopo di lucro, cooperative, enti di formazione accreditati e soggetti che condividono le finalità della associazione.

La Associazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta – direttamente o indirettamente – al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà tra l’altro:

a. Gestire circoli privati, nei quali vengano somministrati alimenti e bevande e spacci riservati alla vendita di prodotti ai soci;

b. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della musica, della cultura e dell’arte;

c. erogare borse di studio per ragazzi e giovani in situazione economica di svantaggio o volte allo studio e alla ricerca di problematiche giovanili o sociali;

d. intraprendere ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

E’ fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione potrà partecipare quale socio di altri circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 5 – Durata

La durata dell’Associazione è indeterminata.

Art. 6 – Soci

Possono essere soci cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, nonché società ed enti pubblici e privati italiani e stranieri che condividano la finalità dell’Associazione.

I soci si distinguono in soci fondatori, soci benemeriti e soci ordinari:

  • soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione; il Consiglio Direttivo può assimilare a socio fondatore altri soci, con deliberazione motivata e per particolari meriti acquisiti.
  • soci benemeriti: quelli che per la loro personalità, per aver contribuito finanziariamente o svolto attività nei confronti dell’associazione stessa ne hanno sostenuto l’attività;
  • soci ordinari: quelli ammessi dal Consiglio Direttivo in regola con il versamento della quota annuale.

L’appartenenza all’Associazione ha pertanto carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto  delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell’Associazione. E’ espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell’Associazione.  I soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e, limitatamente ai soci ordinari, per mancato versamento della quota annuale.  Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell’Associazione. Le quote associative non sono né trasmissibili né rivalutabili.

I versamenti a qualunque titolo effettuati da soci receduti, deceduti o esclusi saranno rimborsati entro un termine fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari.

L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti  o di istituzioni pubblici, anche  finalizzati  al  sostegno  di  specifici  e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e  servizi  agli  associati  e  a terzi, anche attraverso lo svolgimento di  attività  economiche  di  natura commerciale,  artigianale  o  agricola,  svolte  in  maniera  ausiliaria  e sussidiaria  e  comunque  finalizzate  al  raggiungimento  degli  obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate  derivanti  da  iniziative  promozionali  finalizzate  al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate   compatibili   con   le    finalità    sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Art. 8 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

a) L’Assemblea dei Soci

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;

 Le cariche sociali sono gratuite, a meno che l’assemblea dei soci non deliberi diversamente. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone -anche membri del Consiglio Direttivo stessi- per l’espletamento di particolari incarichi.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci.

L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre per l’approvazione del bilancio consuntivo, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell’anno in corso.

L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) Per decisione del Consiglio Direttivo;

b) Su richiesta indirizzata, al presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei soci.

L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione nella sede dell’Associazione e presso le eventuali sedi secondarie o operative dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di convocazione, almeno 7 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. Nel caso in cui l’associazione pubblichi un bollettino periodico di informazione, anche in formato telematico, la stessa potrà essere convocata, nei medesimi termini, sul bollettino stesso, purché lo stesso sia destinato a tutti i soci. In caso di particolare urgenza l’Assemblea può essere convocata mediante l’invio di telegramma o fax entro il terzo giorno precedente l’adunanza. L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si intende comunque regolarmente convocata per la presenza di tutti i soci e di tutti i membri del Consiglio Direttivo. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci attraverso delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo altri quattro soci. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto ed, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori.

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

a) Discutere e deliberare sui rendiconti economici e finanziari consuntivi e sui bilanci preventivi;

b) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

c) Deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere;

d) Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

a) Deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;

b) Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

c) Deliberare sul trasferimento di sede dell’Associazione;

d) Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza più uno dei voti dei soci presenti. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre, sei o nove membri eletti dall’assemblea dei soci tra i soci.

Il Consiglio dura in carica per cinque esercizi sociali e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rinominati. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente dell’Associazione e può nominare un Vice Presidente dell’Associazione, il quale sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare,  ha il compito di:

a) Deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

b) Predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti economici e finanziari;

c) Deliberare l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;

d) Deliberare sull’esclusione dei soci;

e) Deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

f) Deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione,  tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all’ammontare della quota sociale. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o fax almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal Vice Presidente se nominato o dal più anziano d’età dei presenti. Il Consiglio Direttivo  delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11  – Il Presidente dell’Associazione

Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell’Associazione dirige l’associazione con l’utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell’Associazione secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.  Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà assumersi decreti d’urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica cinque anni.

Art. 12 – Esercizio sociale e rendiconto economico e finanziario

L’esercizio sociale inizia il 1 settembre e si chiude al 31 agosto di ogni anno. Entro il 30 novembre successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci entro il 31 dicembre. L’eventuale avanzo di gestione è investito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 13 – Disposizioni generali e finali

L’eventuale scioglimento  prima dei termini statutari dovrà essere deliberata da una riunione dell’Assemblea dei Soci, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell’Associazione e nominerà uno o più liquidatori.

Art. 14 – Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del  patrimonio sociale a fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall’Assemblea dei Soci.

Art. 16 – Clausole finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Novembre 2020. Copia Conforme all’Originale.